Sentenza 112/2023 (ECLI:IT:COST:2023:112)
Massima numero 45611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  23/03/2023;  Decisione del  23/03/2023
Deposito del 06/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45609  45610  45612  45613


Titolo
Sanità pubblica - Personale sanitario - Requisiti di accesso al ruolo della dirigenza medica - Natura di principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di una disciplina nazionale uniforme e non derogabile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di una norma regionale veneta che, per l'accesso al concorso della dirigenza medica, valorizza l'esperienza maturata nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza, in luogo del diploma di specializzazione). (Classif. 231007).

Testo

La disciplina nazionale che impone il possesso del titolo di formazione specialistica, quale requisito per accedere al ruolo della dirigenza medica, concerne un aspetto basilare dell'organizzazione del servizio sanitario e si inscrive tra i principi fondamentali della materia concorrente della tutela della salute, essendo volta a garantire la professionalità e la competenza tecnico-scientifica degli esercenti la professione sanitaria e, di conseguenza, la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate, incidendo sulla salute dei cittadini. I requisiti all'uopo prescritti dalla legge statale integrano in via immediata i suddetti principi, assicurando una disciplina uniforme, non derogabile da parte della legislazione regionale di dettaglio adottata nell'esercizio della competenza concorrente. (Precedenti: S. 106/2022 - mass. 44810; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 179/2021 - mass. 44121; S. 36/2021 - mass. 43637; S. 38/2020 - mass. 41476).

(Nel caso di specie, è dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 21, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, che, per l'accesso al concorso della dirigenza sanitaria, valorizza l'esperienza concretamente maturata dal candidato nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza, in luogo del diploma di specializzazione. La disposizione impugnata dal Governo viola le disposizioni statali ed eccede anche le deroghe da questa previste, in contrasto con il principio contenuto nel parametro interposto, in base al quale alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, tra cui, ex art. 24 d.P.R. n. 483 del 1997, anche la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, il cui diploma costituisce un requisito indefettibile per l'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria anche in base alle norme di ascendenza comunitaria sulla formazione specialistica, nonché ai sensi della disciplina emergenziale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  27/05/2022  n. 12  art. 21  co. 1

legge della Regione Veneto  27/05/2022  n. 12  art. 21  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 15    co. 7