Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:
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Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse irrigue - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Obbligo di versamento del contributo al consorzio da chiunque, non associato ai consorzi stessi, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi - Contributo determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione; possibile incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; illegittima compressione dell'autonomia negoziale ed incidenza sull'autonomia finanziaria degli enti locali.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse irrigue - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Obbligo di versamento del contributo al consorzio da chiunque, non associato ai consorzi stessi, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi - Contributo determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione; possibile incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; illegittima compressione dell'autonomia negoziale ed incidenza sull'autonomia finanziaria degli enti locali.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che «Il contributo di cui al comma 3 [e cioè il contributo che deve essere versato al consorzio da "chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura"] è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento», per ritenuta violazione degli artt. 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119 Cost. In relazione all'asserita lesione dell'art. 76 Cost. per il carattere innovativo della disposizione censurata, va osservato che la disposizione censurata non è innovativa e, comunque, il ricorso muove da un presupposto interpretativo erroneo, perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie l'innovazione. In relazione all'asserita lesione della competenza legislativa residuale regionale a disciplinare gli enti locali, deve affermarsi che la norma censurata è diretta, oltre che a salvaguardare la qualità delle acque ed a garantire l'equilibrio idrico e ambientale del comprensorio consortile, anche e soprattutto ad acquisire un'entrata patrimoniale che consenta di far fronte alle spese consorziali necessarie per il perseguimento delle finalità di bonifica e di irrigazione cui sono istituzionalmente deputati i consorzi medesimi, entrata che pur applicandosi a soggetti non associati ai consorzi - e cioè a soggetti passivi diversi da quelli obbligati al pagamento dei suddetti ordinari contributi -, è obbligatoriamente dovuta ex lege, senza che abbia rilevanza l'accordo tra parti, ed è diretta, al pari del contributo ordinario, ad attuare il concorso del soggetto passivo alle spese delle opere consortili, realizzate per finalità pubbliche, rientrando così nella nozione di tributo statale delineata dalla giurisprudenza della Corte; sicché lo Stato, attraverso la norma censurata, ben può affidarne la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi, essendo la sua disciplina riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale del «sistema tributario [...] dello Stato», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e non a quella evocata dalla ricorrente. Infine, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., data la natura tributaria del contributo, non sussiste l'asserita irragionevole sottrazione alla libera contrattazione tra le parti (consorzio ed enti locali territoriali ad esso non associati) della determinazione dell'indennità dovuta al consorzio, con compressione indebita dell'autonomia negoziale e, quindi, finanziaria degli enti locali utilizzatori degli impianti. Infine, la natura tributaria del contributo esclude anche la lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che «Il contributo di cui al comma 3 [e cioè il contributo che deve essere versato al consorzio da "chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura"] è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento», per ritenuta violazione degli artt. 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119 Cost. In relazione all'asserita lesione dell'art. 76 Cost. per il carattere innovativo della disposizione censurata, va osservato che la disposizione censurata non è innovativa e, comunque, il ricorso muove da un presupposto interpretativo erroneo, perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie l'innovazione. In relazione all'asserita lesione della competenza legislativa residuale regionale a disciplinare gli enti locali, deve affermarsi che la norma censurata è diretta, oltre che a salvaguardare la qualità delle acque ed a garantire l'equilibrio idrico e ambientale del comprensorio consortile, anche e soprattutto ad acquisire un'entrata patrimoniale che consenta di far fronte alle spese consorziali necessarie per il perseguimento delle finalità di bonifica e di irrigazione cui sono istituzionalmente deputati i consorzi medesimi, entrata che pur applicandosi a soggetti non associati ai consorzi - e cioè a soggetti passivi diversi da quelli obbligati al pagamento dei suddetti ordinari contributi -, è obbligatoriamente dovuta ex lege, senza che abbia rilevanza l'accordo tra parti, ed è diretta, al pari del contributo ordinario, ad attuare il concorso del soggetto passivo alle spese delle opere consortili, realizzate per finalità pubbliche, rientrando così nella nozione di tributo statale delineata dalla giurisprudenza della Corte; sicché lo Stato, attraverso la norma censurata, ben può affidarne la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi, essendo la sua disciplina riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale del «sistema tributario [...] dello Stato», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e non a quella evocata dalla ricorrente. Infine, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., data la natura tributaria del contributo, non sussiste l'asserita irragionevole sottrazione alla libera contrattazione tra le parti (consorzio ed enti locali territoriali ad esso non associati) della determinazione dell'indennità dovuta al consorzio, con compressione indebita dell'autonomia negoziale e, quindi, finanziaria degli enti locali utilizzatori degli impianti. Infine, la natura tributaria del contributo esclude anche la lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 166
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte