Sentenza 246/2009 (ECLI:IT:COST:2009:246)
Massima numero 33798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33754  33755  33756  33757  33758  33759  33760  33761  33762  33763  33764  33765  33766  33767  33768  33769  33770  33771  33772  33773  33774  33775  33776  33777  33778  33779  33780  33781  33782  33783  33784  33785  33786  33787  33788  33789  33790  33791  33792  33793  33794  33795  33796  33797  33799  33800


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni transitorie e finali - Gestioni esistenti - Nuovi affidamenti disposti dall'Autorità d'ambito entro sessanta giorni antecedenti la scadenza - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia avanzata dalla ricorrente, per effetto dell'art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza ed in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 172 comma 2, in combinato disposto con l'art. 147, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione dell'art. 3, in quanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la ricorrente rileva di non avere più interesse alle questioni sollevate, perché le disposizioni denunciate richiedevano il requisito dell'unicità della gestione, sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già previsto dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Trova, pertanto, applicazione l'orientamento della Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia e la parte resistente non è costituita - come nel caso di specie - o non si oppone, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 172  co. 2

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 147  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte