Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33801  33802  33803  33804  33805  33807  33808  33809  33810  33811  33812  33813  33814  33815  33816  33817  33818  33819  33820  33821  33822  33823  33824  33825  33826  33827  33828


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze regionali residuali della organizzazione amministrativa delle Regioni e dei relativi enti pubblici, con disciplina, comunque, non riconducibile all'ipotesi di fissazione di un livello uniforme - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede quali siano gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, sollevata per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. La genericità delle censure - dato che non è stata indicata la materia cui specificamente assegnare la disciplina impugnata né è stato chiarito in che modo sarebbe violata la competenza regionale - impedisce che possa avere ingresso lo scrutinio di merito della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 222  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte