Sentenza 112/2023 (ECLI:IT:COST:2023:112)
Massima numero 45612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  23/03/2023;  Decisione del  23/03/2023
Deposito del 06/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45609  45610  45611  45613


Titolo
Sanità pubblica - Personale sanitario - Medici di medicina generale - Norme della Regione Veneto - Definizione di un massimale di assistiti superiore a quello previsto dalla disciplina statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231007).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 12, comma 2, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, che fissa un limite massimo di 1.200 assistiti che, dal secondo anno di corso, possono essere affidati ai medici di medicina generale in formazione - a fronte di un massimale di 1000 assistiti previsto dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 135 del 2018, come conv. La disposizione impugnata non si discosta dal principio fondamentale dell'incompatibilità della partecipazione al suddetto percorso con lo svolgimento di attività lavorative, in quanto sia la disciplina europea che quella nazionale - compresa quella più recente e quella emergenziale -, lasciano aperta la possibilità di autorizzare la formazione a tempo ridotto, alla duplice condizione che siano rispettati determinati limiti quantitativi e sia, in ogni caso, assicurato un livello qualitativo equivalente a quello conseguibile mediante il corso a tempo pieno. Né la definizione, ad opera del legislatore regionale, di un massimale di incarichi per i medici di medicina generale in formazione più elevato rispetto a quello stabilito dalla normativa statale contrasta con la formazione a tempo pieno stabilita da quest'ultima. È, infatti, nell'obiettivo della qualità della formazione e non nella regola strumentale della frequenza a tempo pieno, che deve individuarsi un principio fondamentale della materia tutela della salute, destinato a soddisfare l'interesse nazionale alla competenza e professionalità del medico, che incidono sulla qualità e sull'adeguatezza delle prestazioni sanitarie e, quindi, sulla salute dei cittadini.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  27/05/2022  n. 12  art. 12  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  14/12/2018  n. 135  art. 9    co. 2  

legge  11/02/2019  n. 12  art.