Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Struttura nazionale dei consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà e della delega legislativa - Non irragionevolezza della disciplina denunciata, coerente con la legge delega, dettata per assicurare un livello di tutela ambientale uniforme e unitario sul territorio nazionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 118, primo comma, e 76 Cost. In relazione al primo parametro, è ragionevole e non in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost. - il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative possano essere conferite allo Stato - che quest'ultimo, in una materia che è specificamente assegnata alla sua competenza legislativa esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», abbia riservato ad organi centrali sia la predisposizione di uno schema di statuto tipo sia il controllo sul rispetto di tale schema, ed abbia, altresì, previsto, onde evitare una parcellizzazione di competenze sul territorio, che ritiene inutile e potenzialmente controproducente, che i ricordati consorzi operino su tutto il territorio nazionale. Quanto alla questione riferita all'art. 76 Cost., si osserva che l'art. 40 del d.lgs. n. 22 del 1997 - disposizione il cui contenuto sarebbe stato disatteso dal legislatore delegato del 2006, con conseguente «compressione dei poteri regionali» - nel prevedere la costituzione di «un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio», evidentemente ne postulava, stante la unicità per tipo e non la pluralità, la struttura unitaria a livello nazionale, non diversamente da quanto ora, con maggiore chiarezza, prevede l'impugnato art. 223 del d.lgs. n. 152 del 2006. Nessuna privazione di attribuzioni regionali precedentemente conferite si è, pertanto, realizzata con la disposizione normativa ora in questione, donde l'esclusione della ritenuta violazione della delega legislativa.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 235 e 225/2009.