Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33801  33802  33803  33804  33805  33806  33807  33809  33810  33811  33812  33813  33814  33815  33816  33817  33818  33819  33820  33821  33822  33823  33824  33825  33826  33827  33828


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Struttura nazionale dei consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà e della delega legislativa - Non irragionevolezza della disciplina denunciata, coerente con la legge delega, dettata per assicurare un livello di tutela ambientale uniforme e unitario sul territorio nazionale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 118, primo comma, e 76 Cost. In relazione al primo parametro, è ragionevole e non in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost. - il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative possano essere conferite allo Stato - che quest'ultimo, in una materia che è specificamente assegnata alla sua competenza legislativa esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», abbia riservato ad organi centrali sia la predisposizione di uno schema di statuto tipo sia il controllo sul rispetto di tale schema, ed abbia, altresì, previsto, onde evitare una parcellizzazione di competenze sul territorio, che ritiene inutile e potenzialmente controproducente, che i ricordati consorzi operino su tutto il territorio nazionale. Quanto alla questione riferita all'art. 76 Cost., si osserva che l'art. 40 del d.lgs. n. 22 del 1997 - disposizione il cui contenuto sarebbe stato disatteso dal legislatore delegato del 2006, con conseguente «compressione dei poteri regionali» - nel prevedere la costituzione di «un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio», evidentemente ne postulava, stante la unicità per tipo e non la pluralità, la struttura unitaria a livello nazionale, non diversamente da quanto ora, con maggiore chiarezza, prevede l'impugnato art. 223 del d.lgs. n. 152 del 2006. Nessuna privazione di attribuzioni regionali precedentemente conferite si è, pertanto, realizzata con la disposizione normativa ora in questione, donde l'esclusione della ritenuta violazione della delega legislativa.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 235 e 225/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 223  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte