Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Costituzione di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di particolari rifiuti - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", con sussistenza delle esigenze per il conferimento delle funzioni amministrative a livello statale per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Costituzione di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di particolari rifiuti - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", con sussistenza delle esigenze per il conferimento delle funzioni amministrative a livello statale per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, 234 e 236 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 118 Cost., aventi ad oggetto la costituzione di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di alcune categorie particolari di rifiuti. Analogamente a quanto osservato in merito alla previsione normativa avente ad oggetto il Consorzio nazionale imballaggi, anche la disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale, consente di rinvenire quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, 234 e 236 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 118 Cost., aventi ad oggetto la costituzione di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di alcune categorie particolari di rifiuti. Analogamente a quanto osservato in merito alla previsione normativa avente ad oggetto il Consorzio nazionale imballaggi, anche la disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale, consente di rinvenire quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 233
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 234
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 236
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte