Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna - Introduzione di una disciplina innovativa, asseritamente in violazione della legge delega - Esclusione - Sussistenza della volontà del legislatore delegante ad innovare la disciplina preesistente - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. per avere il Governo adottato in sede di decretazione legislativa delegata una disciplina innovativa e non meramente ricognitiva, come avrebbe imposto la legge delega. La volontà del legislatore delegante di innovare la disciplina preesistente si evince dalla lettura dei princìpi e criteri direttivi indicati nei commi 1, 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, molti dei quali, implicitamente o esplicitamente, presuppongono o impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale all'epoca vigente. Con riferimento alla disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, deve aggiungersi che essa, oltretutto, costituisce attuazione diretta dell'art. 1, comma 9, lettera a), della legge delega n. 308 del 2004 che prevede, tra i princìpi e criteri specifici della delega stessa, quello di «assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto».
In senso analogo, v. citata sentenza n. 225/2009.