Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale a regolare le tariffe - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina alla competenza esclusiva dello Stato, sia che la si qualifichi come corrispettivo del servizio reso (in quanto inquadrabile nelle materie "ordinamento civile", "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente") sia che la si qualifichi quale tributo ("sistema tributario dello Stato"), comunque rientrante nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale a regolare le tariffe - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina alla competenza esclusiva dello Stato, sia che la si qualifichi come corrispettivo del servizio reso (in quanto inquadrabile nelle materie "ordinamento civile", "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente") sia che la si qualifichi quale tributo ("sistema tributario dello Stato"), comunque rientrante nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, commi quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e secondo Cost. La nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la relativa disciplina è comunque ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato. Infatti, tanto se la si ritenga un'imposizione di tipo tributario quanto se la si qualifichi come corrispettivo per il servizio reso, inquadrabile nelle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, non è possibile ricondurla ad alcun titolo competenziale regionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, commi quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e secondo Cost. La nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la relativa disciplina è comunque ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato. Infatti, tanto se la si ritenga un'imposizione di tipo tributario quanto se la si qualifichi come corrispettivo per il servizio reso, inquadrabile nelle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, non è possibile ricondurla ad alcun titolo competenziale regionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 238
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte