Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna - Ritenuta insussistente potestà regolamentare dello Stato, con insufficiente garanzia del rispetto del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna - Ritenuta insussistente potestà regolamentare dello Stato, con insufficiente garanzia del rispetto del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata per esorbitanza dalla potestà regolamentare dello Stato e, comunque, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto per l'emanazione del regolamento non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Stante la riconducibilità della disposizione denunciata alle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale, e della conseguente sussistenza della potestà regolamentare in materia, la forma di collaborazione individuata dal comma 6 dell'art. 238, che prevede che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni, deve ritenersi sufficiente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata per esorbitanza dalla potestà regolamentare dello Stato e, comunque, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto per l'emanazione del regolamento non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Stante la riconducibilità della disposizione denunciata alle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale, e della conseguente sussistenza della potestà regolamentare in materia, la forma di collaborazione individuata dal comma 6 dell'art. 238, che prevede che sia sentita la Conferenza Stato-Regioni, deve ritenersi sufficiente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 238
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte