Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33801  33802  33803  33804  33805  33806  33807  33808  33809  33810  33811  33812  33813  33814  33815  33817  33818  33819  33820  33821  33822  33823  33824  33825  33826  33827  33828


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione del principio comunitario "chi inquina paga" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata per violazione del principio comunitario «chi inquina paga», in quanto deve escludersi che da tale principio possa desumersi il divieto per gli Stati membri di istituire un tributo per la gestione dei rifiuti urbani o la preclusione di predisporre dei criteri di determinazione della tariffa che tengano conto anche dei parametri relativi all'estensione dei locali detenuti o agli indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 238  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  15/07/1975  n. 442  art.