Sentenza 112/2023 (ECLI:IT:COST:2023:112)
Massima numero 45613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  23/03/2023;  Decisione del  23/03/2023
Deposito del 06/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45609  45610  45611  45612


Titolo
Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione Veneto - Possibilità di prestare attività di supporto presso le strutture ospedaliere di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della formazione specialistica a tempo pieno - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231007).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento art. 117, commi secondo, lett. a) ed l), e terzo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 40 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 21, comma 3, della legge reg. Veneto n. 12 del 2022, il quale dispone che, per il triennio 2022-2024, gli specializzandi, nel rispetto di specifiche condizioni, possono prestare attività di supporto presso le strutture ospedaliere di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale tramite contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile. La disposizione regionale contiene una clausola di salvaguardia che fa salve le disposizioni statali, impone il pieno rispetto degli obblighi di formazione e risulta complessivamente aderente alla ratio del divieto stabilito dal legislatore statale. Infatti, il principio fondamentale della formazione specialistica a tempo pieno (art. 40 del d.lgs. n. 368 del 1999), che trova origine nella disciplina europea e che pone il divieto, per gli specializzandi, di esercitare attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si svolge la loro formazione, nonché ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, non è assoluto, stante le eccezioni introdotte dallo stesso legislatore statale, anche anteriormente all'epidemia da COVID-19. Inoltre, l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina. (Precedenti: S. 113/2022 - mass. 44771; S. 36/2022 - mass. 44654; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 192/2017 - mass. 42056).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  27/05/2022  n. 12  art. 21  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  17/08/1999  n. 368  art. 40