Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria, dei criteri direttivi individuati dalla legge delega, con incidenza sulla tutela dell'ambiente e della salute e sul "governo del territorio" - Genericità delle censure e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina dei siti bonificati - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria, dei criteri direttivi individuati dalla legge delega, con incidenza sulla tutela dell'ambiente e della salute e sul "governo del territorio" - Genericità delle censure e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 240, comma 1, lettera b), e 241 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate per violazione degli artt. 3, 11, 76 (in relazione all'art. 1 comma 8, lettere e ed f della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118 Cost., in primo luogo, per genericità delle censure, limitandosi la Regione a lamentare la violazione dei parametri evocati senza tuttavia specificare le ragioni della lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite; inoltre, per oscurità e incertezza del petitum, poiché la ricorrente non chiarisce perché il rinvio, effettuato dalla disposizione, alla potestà regolamentare del Governo (in materia di competenza legislativa esclusiva statale) violerebbe le proprie competenze costituzionalmente garantite.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 240, comma 1, lettera b), e 241 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate per violazione degli artt. 3, 11, 76 (in relazione all'art. 1 comma 8, lettere e ed f della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118 Cost., in primo luogo, per genericità delle censure, limitandosi la Regione a lamentare la violazione dei parametri evocati senza tuttavia specificare le ragioni della lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite; inoltre, per oscurità e incertezza del petitum, poiché la ricorrente non chiarisce perché il rinvio, effettuato dalla disposizione, alla potestà regolamentare del Governo (in materia di competenza legislativa esclusiva statale) violerebbe le proprie competenze costituzionalmente garantite.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 240
co. 1
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 241
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. e)
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. f)