Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Regolamento interministeriale relativo agli interventi di bonifica, ripristino, messa in sicurezza ed emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento - Ricorso della Regione Calabria - Violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Regolamento interministeriale relativo agli interventi di bonifica, ripristino, messa in sicurezza ed emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento - Ricorso della Regione Calabria - Violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 241 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 241, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Sebbene la materia della bonifica dei siti contaminati è da collocarsi nella tematica relativa alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree. In tal senso si giustifica anche il coinvolgimento, nella emanazione del regolamento relativo agli interventi nelle indicate aree, sia del Ministro delle attività produttive che di quello delle politiche agricole e forestali, chiamati ad esprimere il "concerto". E' tuttavia in contrasto col principio di leale collaborazione avere escluso nelle fasi del citato procedimento l'apporto partecipativo delle Regioni, cioè di quei soggetti che, rientrando la relativa materia nella loro competenza legislativa residuale, sono dotati di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia; sicché adeguato strumento di coinvolgimento di tali istituzioni è quello di prevedere che il regolamento in questione sia emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; l'acquisizione di tale parere deve comunque precedere il concerto degli altri organi statali.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 241 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 241, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Sebbene la materia della bonifica dei siti contaminati è da collocarsi nella tematica relativa alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree. In tal senso si giustifica anche il coinvolgimento, nella emanazione del regolamento relativo agli interventi nelle indicate aree, sia del Ministro delle attività produttive che di quello delle politiche agricole e forestali, chiamati ad esprimere il "concerto". E' tuttavia in contrasto col principio di leale collaborazione avere escluso nelle fasi del citato procedimento l'apporto partecipativo delle Regioni, cioè di quei soggetti che, rientrando la relativa materia nella loro competenza legislativa residuale, sono dotati di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia; sicché adeguato strumento di coinvolgimento di tali istituzioni è quello di prevedere che il regolamento in questione sia emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; l'acquisizione di tale parere deve comunque precedere il concerto degli altri organi statali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 241
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. e)
legge 15/12/2004
n. 308
art. 1
co. 8 lett. f)