Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione per gli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del progetto - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali nelle materie "governo del territorio", "tutela della salute" e "servizi pubblici", nonché dei principi comunitari ("chi inquina paga") e dei criteri direttivi della legge delega - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale, coerente con i principi e criteri direttivi della legge delega - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede un limite massimo, pari al cinquanta per cento del costo dell'intervento, per ciò che riguarda le garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del relativo progetto. La disciplina in esame è infatti inquadrabile nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che legittima il legislatore statale a prevedere un limite massimo della garanzia finanziaria che le Regioni possono chiedere al responsabile dell'inquinamento, trattandosi di un livello uniforme di tutela che, nel limite massimo previsto, lascia, tra l'altro, alle amministrazioni competenti il potere di imporre la percentuale più opportuna. Quanto alla presunta violazione della legge delega, la disposizione in esame è pienamente conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), della legge n. 308 del 2004. In particolare, laddove testualmente fra tali principi è indicato quello relativo a: «incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente». Essa non è, poi, certamente contraria al principio comunitario «chi inquina paga» di cui è, anzi, specifica attuazione, ed è, infine, conforme anche ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 8, lettere c), e), f) ed i), della legge delega.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 214/2008.