Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33801  33802  33803  33804  33805  33806  33807  33808  33809  33810  33811  33812  33813  33814  33815  33816  33817  33818  33819  33820  33821  33822  33824  33825  33826  33827  33828


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione per gli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del progetto - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali nelle materie "governo del territorio", "tutela della salute" e "servizi pubblici", nonché dei principi comunitari ("chi inquina paga") e dei criteri direttivi della legge delega - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale, coerente con i principi e criteri direttivi della legge delega - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede un limite massimo, pari al cinquanta per cento del costo dell'intervento, per ciò che riguarda le garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del relativo progetto. La disciplina in esame è infatti inquadrabile nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che legittima il legislatore statale a prevedere un limite massimo della garanzia finanziaria che le Regioni possono chiedere al responsabile dell'inquinamento, trattandosi di un livello uniforme di tutela che, nel limite massimo previsto, lascia, tra l'altro, alle amministrazioni competenti il potere di imporre la percentuale più opportuna. Quanto alla presunta violazione della legge delega, la disposizione in esame è pienamente conforme ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), della legge n. 308 del 2004. In particolare, laddove testualmente fra tali principi è indicato quello relativo a: «incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente». Essa non è, poi, certamente contraria al principio comunitario «chi inquina paga» di cui è, anzi, specifica attuazione, ed è, infine, conforme anche ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 8, lettere c), e), f) ed i), della legge delega.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 214/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 242  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. b)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. c)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. e)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. f)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. h)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. i)