Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti "d'interesse nazionale" - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute" nonché del principio di leale collaborazione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea dei siti, con previsione di adeguata forma di collaborazione con le Regioni - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la procedura di bonifica dei c.d. siti "d'interesse nazionale", sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, in quanto sarebbero state lese le prerogative regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute, nonché del principio di leale collaborazione. Infatti, la materia nella quale deve essere inquadrata la disciplina oggetto delle disposizioni censurate è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Anche qualora possano rilevarsi ambiti di competenza spettanti alle Regioni, deve ritenersi prevalente il citato titolo di legittimazione statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea di siti che travalicano l'interesse locale e regionale. Inoltre, dalla lettura dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 252 emerge chiaramente il coinvolgimento delle Regioni nelle varie fasi della procedura.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 214, n. 62/2008 e n. 378/2007. Si vedano anche le citate sentenze n. 12 e n. 61/2009, n. 246/2006 e n. 307/2003.