Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti "d'interesse nazionale", attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega, in quanto la disposizione denunciata non contempla l'intesa con la Regione da parte del Ministro dell'ambiente - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale, con procedura di coinvolgimento delle Regioni, rispettosa del principio di sussidiarietà - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione dell'art. 76 Cost. Non può infatti ritenersi sussistente la violazione dei principi e criteri direttivi della delega, in quanto - trattandosi, nel caso di specie, della bonifica di siti (materia di competenza esclusiva statale) di interesse nazionale (siti la cui caratteristica è quella di essere portatori di un interesse che travalica quello solo regionale e locale) - la procedura prevista dalla norma censurata appare rispettosa del quadro di attribuzioni amministrative derivante dal principio di sussidiarietà (anch'esso richiamato nella delega) che costituisce un filtro necessario per il trasferimento nella nuova disciplina di quanto previsto nella precedente. Infatti, dato che requisito essenziale per la caratterizzazione di un sito come «di interesse nazionale» è che esso presenti un «particolare pregio ambientale» (lettera a), un «particolarmente elevato [...] rischio sanitario e ambientale» (lettera c), un «rilevante [...] impatto socio economico» (lettera d), un «rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale» (lettera e), che l'opera sia tutelata «ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (lettera b), che gli interventi si estendano al «territorio di più regioni» (lettera f), appare evidente il motivo che legittima, proprio in base al principio di sussidiarietà richiamato dalla legge delega, il conferimento a livello statale delle attività amministrative di bonifica.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 225/2009.