Sentenza 113/2023 (ECLI:IT:COST:2023:113)
Massima numero 45571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  06/04/2023;  Decisione del  06/04/2023
Deposito del 06/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45572


Titolo
Decreto-legge - In genere - Requisiti - Omogeneità delle disposizioni inserite, tra loro e/o rispetto alle finalità perseguite - Possibilità, per la legge di conversione, di inserire norme eterogenee (c.d. intruse) - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle disposizioni del cod. strada, inserite in sede di conversione di decreto-legge in materia di lotta alla criminalità organizzata, che vietano e sanzionano la c.d. esterovestizione di autoveicoli). (Classif. 076001).

Testo

La legge di conversione rappresenta un atto normativo a competenza funzionalizzata e specializzata, perché rivolto unicamente a stabilizzare gli effetti del decreto-legge, con la conseguenza che esso è limitatamente emendabile, potendosi aprire solo a disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico. L'omogeneità costituisce infatti un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, dato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass. 44267; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 22/2012 - mass. 36070).

L'urgenza e la necessità possono contrassegnare anche una pluralità di norme accomunate dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, purché, tuttavia, tali norme siano rivolte ad approntare rimedi urgenti per le situazioni straordinarie venutesi a creare. Per i decreti-legge a contenuto ab origine plurimo ed eterogeneo, quindi, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira; pertanto, la continuità tra legge di conversione e decreto-legge non può che essere misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza. Le disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge in sede di conversione, in particolare, devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal medesimo decreto, così da consentire una verifica sulla continuità delle rispettive rationes ispiratrici. Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura "intruse". (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44352; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 30/2021 - mass. 43627; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 32/2014 - mass. 37669).

(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., i commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che vietano, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, prevedendo la relativa sanzione pecuniaria, unitamente, al verificarsi di determinate condizioni, al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo. Le norme censurate dal Tribunale di Napoli sono finalizzate al contrasto del fenomeno della c.d. esterovestizione dei veicoli, quindi del tutto estranee alla materia regolata dal decreto-legge in cui sono state inserite in sede di conversione, ispirata dal fine di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale e di rafforzare i dispositivi di sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla criminalità di matrice terroristica e mafiosa. Al contrario, le disposizioni censurate si mostrano del tutto estranee all'impianto del decreto originario, presentando pertanto il carattere di norme "intruse", con riguardo tanto all'oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all'esigenza di coordinamento rispetto alle materie "occupate" dall'atto di decretazione. Né appare sufficiente il fatto che la circolazione stradale rientra nella materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato dell'ordine pubblico e sicurezza, perché il divieto in esame non mostra di avere, di per sé, alcuna diretta incidenza né sulla prevenzione di illeciti, né sulla identificazione di chi è alla guida di un veicolo).



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 93  co. 1

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 93  co. 7

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 29  co. 1

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 29  co. 1

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte