Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Individuazione con decreto interministeriale delle forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Esorbitanza dalle competenze regolamentari dello Stato per incidenza della disciplina denunciata sulla materia "ricerca scientifica e tecnologica" di competenza concorrente, nonché dell'autonomia finanziaria regionale per previsione di forme di incentivazione oltre l'ambito di competenza statale - Esclusione - Erroneità del presupposto interpretativo - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Individuazione con decreto interministeriale delle forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Esorbitanza dalle competenze regolamentari dello Stato per incidenza della disciplina denunciata sulla materia "ricerca scientifica e tecnologica" di competenza concorrente, nonché dell'autonomia finanziaria regionale per previsione di forme di incentivazione oltre l'ambito di competenza statale - Esclusione - Erroneità del presupposto interpretativo - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost. Infatti, le tematiche connesse alle forme di bonifica ambientale rientrano a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato, essendo esse afferenti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». E' dunque erroneo il presupposto interpretativo che la materia implicata dalla disposizione legislativa in questione non sia di esclusiva competenza dello Stato ma, essendo quella della ricerca scientifica e tecnologica, appartenga alla competenza concorrente delle Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost. Infatti, le tematiche connesse alle forme di bonifica ambientale rientrano a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato, essendo esse afferenti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». E' dunque erroneo il presupposto interpretativo che la materia implicata dalla disposizione legislativa in questione non sia di esclusiva competenza dello Stato ma, essendo quella della ricerca scientifica e tecnologica, appartenga alla competenza concorrente delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 265
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte