Sentenza 247/2009 (ECLI:IT:COST:2009:247)
Massima numero 33828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Decreto ministeriale di individuazione delle forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Profilo normativo connesso con la materia "ricerca scientifica e tecnologica" di competenza concorrente delle Regioni - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Decreto ministeriale di individuazione delle forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Profilo normativo connesso con la materia "ricerca scientifica e tecnologica" di competenza concorrente delle Regioni - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 265, comma 3, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 241, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Attesa la obiettiva e - dallo stesso legislatore statale - riconosciuta implicazione della materia della ricerca scientifica e tecnologica di legislazione concorrente, è necessario prevedere che nella fase di attuazione della disposizione e, quindi, sia per ciò che riguarda l'individuazione delle forme di promozione ed incentivazione sia per ciò che riguarda la loro concreta realizzazione, debba essere previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali attraverso l'acquisizione, in sede procedimentale, anteriormente alla espressione del concerto dei Ministri dell'istruzione e delle attività produttive, del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 265, comma 3, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 241, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Attesa la obiettiva e - dallo stesso legislatore statale - riconosciuta implicazione della materia della ricerca scientifica e tecnologica di legislazione concorrente, è necessario prevedere che nella fase di attuazione della disposizione e, quindi, sia per ciò che riguarda l'individuazione delle forme di promozione ed incentivazione sia per ciò che riguarda la loro concreta realizzazione, debba essere previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali attraverso l'acquisizione, in sede procedimentale, anteriormente alla espressione del concerto dei Ministri dell'istruzione e delle attività produttive, del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 265
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte