Sentenza 248/2009 (ECLI:IT:COST:2009:248)
Massima numero 33829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. L'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - legge quadro in materia, ha attribuito alla Regione le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. Ciò premesso, è evidente, allora, che l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, operata dalle norme regionali impugnate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa normativa statale, sia pure in attesa della stipulazione dell'accordo di programma con lo Stato, prescritta per il completamento della procedura di conferimento delle competenze amministrative alle Regioni di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, compatibile con il riparto di competenze delineato dalle norme costituzionali a seguito della riforma del titolo V della parte seconda.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. L'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - legge quadro in materia, ha attribuito alla Regione le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. Ciò premesso, è evidente, allora, che l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, operata dalle norme regionali impugnate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa normativa statale, sia pure in attesa della stipulazione dell'accordo di programma con lo Stato, prescritta per il completamento della procedura di conferimento delle competenze amministrative alle Regioni di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998, compatibile con il riparto di competenze delineato dalle norme costituzionali a seguito della riforma del titolo V della parte seconda.
- Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006.
- Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005.
- Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/05/2008
n. 6
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte