Sentenza 248/2009 (ECLI:IT:COST:2009:248)
Massima numero 33981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33829  33982  33983  33984  33985


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. c) della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui, al fine di consentire l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. L'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - legge quadro in materia, ha attribuito alla Regione le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata, in quanto si tratta esclusivamente di garantire l'omogenea applicazione nel territorio regionale della disciplina, nel rispetto degli standard fissati dal legislatore statale, che costituiscono ad un tempo i principi fondamentali della materia.

- Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006.

- Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005.

- Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  07/05/2008  n. 6  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte