Sentenza 248/2009 (ECLI:IT:COST:2009:248)
Massima numero 33982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di provvedere all'individuazione ed alla perimetrazione delle aeree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di provvedere all'individuazione ed alla perimetrazione delle aeree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. d), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui, al fine di consentire l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, attribuisce alla Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dall'art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 334/99, il compito di provvedere all'individuazione ed alla perimetrazione delle aeree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata, essendo detta previsione attuativa, in ambito regionale, dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 334 del 1999. La norma regionale assoggetta, infatti, gli interventi della Giunta regionale al rispetto dei criteri fissati dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato decreto e, dunque, al rispetto delle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, peraltro d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. d), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui, al fine di consentire l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, attribuisce alla Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dall'art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 334/99, il compito di provvedere all'individuazione ed alla perimetrazione delle aeree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata, essendo detta previsione attuativa, in ambito regionale, dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 334 del 1999. La norma regionale assoggetta, infatti, gli interventi della Giunta regionale al rispetto dei criteri fissati dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato decreto e, dunque, al rispetto delle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, peraltro d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006.
- Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005.
- Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/05/2008
n. 6
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte