Sentenza 248/2009 (ECLI:IT:COST:2009:248)
Massima numero 33983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33829  33981  33982  33984  33985


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Competenze amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di provvedere all'individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lett. h), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui, nel disciplinare le competenze amministrative della Regione in materia di incidenti rilevanti, attribuisce alla stessa il compito di provvedere all'individuazione degli stabilimenti per i quali le conseguenze di incidente possono essere maggiori rispetto ai criteri indicati dall'art. 12 del d.lgs. n. 334 del 1999, specificati nel d.m. 9 maggio 2001. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata in quanto assoggetta l'individuazione degli stabilimenti, in cui il pericolo o le conseguenze di incidente possono essere maggiori, al rispetto dei criteri indicati dall'art. 12 del d.lgs. n. 334 del 1999, specificati nel d.m. 9 maggio 2001 e, dunque, in armonia con i livelli della legislazione statale.

- Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006.

- Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005.

- Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  07/05/2008  n. 6  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art.   co. 2

Altri parametri e norme interposte