Ambiente - Norme della Regione Puglia - Competenze amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di provvedere alla adozione degli indirizzi per la localizzazione dei nuovi stabilimenti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lett. j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui, nel disciplinare le competenze amministrative della Regione in materia di incidenti rilevanti, attribuisce alla stessa il compito di provvedere alla adozione degli indirizzi per la localizzazione dei nuovi stabilimenti. Dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia. Ciò premesso, è evidente, allora, che la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale invocata, poiché essa si colloca nell'ambito delimitato dalla normativa statale e, quindi, dagli specifici requisiti adottati con il d.m. 9 maggio 2001, nonché dei requisiti minimi di sicurezza fissati nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio nei comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 334 del 1999. Si tratta, pertanto, di attività finalizzata ad assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela dell'ambiente a partire dalle valutazioni tecniche discendenti dall'istruttoria effettuata sugli impianti a rischio di incidente rilevante.
- Sulla circostanza che le disposizioni impugnate ineriscono del pari alla tutela della salute umana, al governo del territorio, nonché alla materia della protezione civile, riconducibili a sfere di competenza regionale concorrente comprese fra quelle elencate nell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, v., citate, sentenze n. 407/2002, n. 135/2005 e n. 32/2006.
- Sulla circostanza che, nell'ambito delle competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, v., citata, sentenza n. 214/2005.
- Sulla circostanza che il d.lgs. n. 334 del 1999 - ed in specie l'art. 18, che rinvia all'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 - può essere considerato come disciplina generale in materia, risultando in linea anche con il riparto costituzionale delle competenze conseguente alla riforma del titolo V, v. citate, sentenze n. 214/2005, n. 32/2006.