Sentenza 113/2023 (ECLI:IT:COST:2023:113)
Massima numero 45572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/04/2023; Decisione del
06/04/2023
Deposito del 06/06/2023; Pubblicazione in G. U. 07/06/2023
Massime associate alla pronuncia:
45571
Titolo
Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione di veicoli immatricolati all'estero - Casi consentiti - Rilascio del foglio di via - Sanzioni in caso di violazione - Disposizioni strettamente connesse ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 047002).
Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione di veicoli immatricolati all'estero - Casi consentiti - Rilascio del foglio di via - Sanzioni in caso di violazione - Disposizioni strettamente connesse ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 047002).
Testo
Sono dichiarati, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi i commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che rispettivamente disciplinano in casi in cui è consentita la circolazione di veicoli immatricolati all'estero, il rilascio del foglio di via e le relative sanzioni in caso di violazione. Le disposizioni sono in rapporto di stretta connessione con quelle - commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 cod. strada, - già dichiarate costituzionalmente illegittime nel medesimo giudizio.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 93
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 93
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 93
co. 7
decreto-legge
04/10/2018
n. 113
art. 29
co. 1
decreto-legge
04/10/2018
n. 113
art. 29
co. 1
legge
01/12/2018
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27