Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Accordi di programma per la definizione di metodi di recupero dei rifiuti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Asserita violazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, nonché dei principi e criteri direttivi stabiliti nella delega e delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione - Genericità della censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - norme che hanno ad oggetto la possibilità di disciplinare con accordi di programma i metodi di recupero dei rifiuti, nonché l'accesso alle cosiddette procedure semplificate (artt. 214, commi 2, 3 e 5) - sollevate per violazione della normativa comunitaria (e quindi con la legge delega). La violazione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione è, infatti, prospettata con motivazioni generiche o assertive.