Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti - Raccolta differenziata - Nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Campania - Asserita violazione della normativa comunitaria - Argomenti generici ed estranei al riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'individuazione dei materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti, nonché la definizione di talune operazioni, quali la "raccolta differenziata", oltre che la nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche, in quanto prospettate in riferimento alla normativa comunitaria, senza tuttavia addurre una sufficiente motivazione circa le modalità attraverso le quali la dedotta lesione ridonderebbe sulle sfere di competenza regionale. Gli argomenti spesi, per un verso sono generici, per l'altro non attengono al riparto delle competenze, perché ancorati ad un situazione di "incertezza" normativa ovvero all'irragionevolezza delle soluzioni adottate.