Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Definizione degli indirizzi delle attività di gestione dei rifiuti - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita violazione del principio di sussidiarietà e di differenziazione - Genericità delle censure in considerazione della eterogeneità di contenuto delle norme impugnate - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 196 a 200, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 118 Cost., in quanto tali norme determinerebbero una compressione delle potestà regionali in ordine alla definizione degli indirizzi ed all'organizzazione del sistema di governo delle attività di gestione dei rifiuti, nonché delle funzioni provinciali di programmazione e coordinamento delle politiche gestionali nel proprio ambito territoriale, violando il principio di sussidiarietà nonché il principio di differenziazione. L'asserita illegittima compressione delle potestà regionali - in tema di definizione degli indirizzi delle attività di gestione dei rifiuti - non risulta specificata, quantomeno sotto il profilo della necessità di adattamento degli interventi sui diversi contesti territoriali.