Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 33965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Raccolta differenziata - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Liguria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale - Denuncia di meri inconvenienti di fatto - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Raccolta differenziata - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Liguria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale - Denuncia di meri inconvenienti di fatto - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, in relazione all'art.117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f), ed all'art. 205, comma 2, in riferimento al fatto che, identificando nella raccolta differenziata anche operazioni di separazione che avvengono durante la lavorazione del rifiuto, determinerebbero un fittizio incremento delle percentuali di raccolta differenziata senza un sostanziale miglioramento, ponendosi, irragionevolmente, in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale; ciò in quanto si tratta di censure che attengono alla denuncia di meri inconvenienti di fatto, derivanti dall'applicazione delle norme impugnate e, appunto perché tali, inidonei a configurare un contrasto della disposizione impugnata con il parametro costituzionale invocato.
È inammissibile, in relazione all'art.117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f), ed all'art. 205, comma 2, in riferimento al fatto che, identificando nella raccolta differenziata anche operazioni di separazione che avvengono durante la lavorazione del rifiuto, determinerebbero un fittizio incremento delle percentuali di raccolta differenziata senza un sostanziale miglioramento, ponendosi, irragionevolmente, in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale; ciò in quanto si tratta di censure che attengono alla denuncia di meri inconvenienti di fatto, derivanti dall'applicazione delle norme impugnate e, appunto perché tali, inidonei a configurare un contrasto della disposizione impugnata con il parametro costituzionale invocato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 205
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 183
co. 1
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 205
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte