Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 33967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Catasto dei rifiuti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Calabria - Asserita violazione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative regionali, con inosservanza del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Catasto dei rifiuti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Calabria - Asserita violazione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative regionali, con inosservanza del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui detta la disciplina del cosiddetto Catasto dei rifiuti. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, va osservato che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, già l'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva, alla lettera h), che fosse di competenza dello Stato «la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti». Pertanto la norma censurata non contrasta né con il riparto di competenze delineato nella normativa richiamata dalla legge delega, né con gli artt. 117 e 118 Cost. Infatti, è evidente che, per espressa previsione normativa, il Catasto dei rifiuti intende garantire la formazione di un quadro conoscitivo unitario e costantemente aggiornato dei dati raccolti, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti. In tal senso, quindi, le funzioni svolte da tale istituto sono prodromiche alla fissazione di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui detta la disciplina del cosiddetto Catasto dei rifiuti. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, va osservato che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, già l'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva, alla lettera h), che fosse di competenza dello Stato «la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti». Pertanto la norma censurata non contrasta né con il riparto di competenze delineato nella normativa richiamata dalla legge delega, né con gli artt. 117 e 118 Cost. Infatti, è evidente che, per espressa previsione normativa, il Catasto dei rifiuti intende garantire la formazione di un quadro conoscitivo unitario e costantemente aggiornato dei dati raccolti, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti. In tal senso, quindi, le funzioni svolte da tale istituto sono prodromiche alla fissazione di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 189
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte