Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Liguria - Riperimetrazione di quattro parchi regionali - Conseguente esclusione di alcune zone dalle aree protette - Ricorso del Governo - Lamentata riduzione della tutela paesaggistica e violazione del principio di copianificazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 170007).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145, cod. beni culturali, dell’art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 7 del 2022, che ha disposto una nuova perimetrazione di quattro parchi naturali regionali, con esclusione di alcune zone – che in precedenza vi erano ricomprese – dalle aree protette. Mentre la decisione di istituire e riperimetrare un parco naturale regionale è di esclusiva competenza della regione (ex artt. 2, comma 8, e 22, comma 3, legge n. 394 del 1991), la valutazione dell’interesse paesaggistico è affidata congiuntamente agli organi regionali e statali, in sede di pianificazione del territorio regionale (ex art. 135, comma 1, cod. beni culturali). All’interno di quest’ultima, va disposta non solo la ricognizione delle aree protette per legge, ma anche l’inclusione di quelle perimetrate da parte della regione, che costituiscono un vincolo minimo per il piano. Ciò non esclude, allo stesso tempo, la possibilità, per il legislatore regionale, di rimuovere alcune zone dai parchi: il riesercizio di questi poteri, pacificamente ammissibile in ragione dell’inesistenza di un generale principio di “irrevocabilità” dei vincoli di tutela paesaggistica apposti dalle regioni, non pregiudica, in base alla richiamata interpretazione del quadro normativo, il piano paesaggistico regionale, né viola il principio di copianificazione, in quanto i soggetti copianificatori possono inserire fra le aree vincolate anche quelle in precedenza espunte. (Precedente: S. 135/2022 – mass. 44993).