Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 33969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione della competenza regionale concernente l'approvazione dei progetti dei nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, con asserito eccesso della delega legislativa - Esclusione - Disciplina avente ad oggetto i soli impianti di interesse nazionale e non quelli territorialmente localizzati, ascrivibile alla competenza statale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e con quello di leale collaborazione, sussistendo un'adeguata forma di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione della competenza regionale concernente l'approvazione dei progetti dei nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, con asserito eccesso della delega legislativa - Esclusione - Disciplina avente ad oggetto i soli impianti di interesse nazionale e non quelli territorialmente localizzati, ascrivibile alla competenza statale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e con quello di leale collaborazione, sussistendo un'adeguata forma di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera f), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, concernente l'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale (lettera f). Non risulta violata la competenza regionale in tema di «approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti» di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997, avendo quest'ultimo ad oggetto, in armonia con l'art. 117 Cost., i soli impianti territorialmente localizzati e non quelli di «preminente interesse nazionale»; sicché priva di fondatezza appare la censura relativa alla violazione dell'art. 76 Cost. Inoltre, proprio per il fatto che si tratta di impianti di «preminente interesse nazionale», la valutazione relativa alla loro individuazione deve necessariamente essere attribuita allo Stato, in coerenza con il principio di sussidiarietà, in vista dell'obiettivo del soddisfacimento dell'esigenza unitaria di una dislocazione strategica dei medesimi impianti sull'intero territorio nazionale. In tale prospettiva, è infondata anche la dedotta violazione del principio di leale collaborazione, tenuto conto che la norma impugnata prevede che la predetta funzione di individuazione degli impianti sia esercitata «sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e tale forma di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali si rivela adeguata, incidendo la predetta attività su competenze regionali (governo del territorio, tutela della salute) concorrenti, in ordine alle quali spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera f), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, concernente l'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale (lettera f). Non risulta violata la competenza regionale in tema di «approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti» di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997, avendo quest'ultimo ad oggetto, in armonia con l'art. 117 Cost., i soli impianti territorialmente localizzati e non quelli di «preminente interesse nazionale»; sicché priva di fondatezza appare la censura relativa alla violazione dell'art. 76 Cost. Inoltre, proprio per il fatto che si tratta di impianti di «preminente interesse nazionale», la valutazione relativa alla loro individuazione deve necessariamente essere attribuita allo Stato, in coerenza con il principio di sussidiarietà, in vista dell'obiettivo del soddisfacimento dell'esigenza unitaria di una dislocazione strategica dei medesimi impianti sull'intero territorio nazionale. In tale prospettiva, è infondata anche la dedotta violazione del principio di leale collaborazione, tenuto conto che la norma impugnata prevede che la predetta funzione di individuazione degli impianti sia esercitata «sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e tale forma di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali si rivela adeguata, incidendo la predetta attività su competenze regionali (governo del territorio, tutela della salute) concorrenti, in ordine alle quali spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 195
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 19
co. 1