Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 33971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali nonché, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione della competenza regionale per la gestione dei rifiuti - Riconducibilità della disposizione denunciata ai princìpi fondamentali, spettanti alla competenza legislativa statale, in materia, di competenza concorrente, "governo del territorio" nonché a quella di competenza legislativa esclusiva dello Stato "tutela dell'ambiente", con adeguata modalità di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali nonché, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione della competenza regionale per la gestione dei rifiuti - Riconducibilità della disposizione denunciata ai princìpi fondamentali, spettanti alla competenza legislativa statale, in materia, di competenza concorrente, "governo del territorio" nonché a quella di competenza legislativa esclusiva dello Stato "tutela dell'ambiente", con adeguata modalità di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera m), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost., nei confronti dell'attribuzione allo Stato del compito di determinare i criteri generali differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti nonché le linee guida per gli ambiti territoriali ottimali (lettera m). Già l'art. 18, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 22 del 1997, attribuiva una simile competenza allo Stato, in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente. Peraltro, non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costituisce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera m), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost., nei confronti dell'attribuzione allo Stato del compito di determinare i criteri generali differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti nonché le linee guida per gli ambiti territoriali ottimali (lettera m). Già l'art. 18, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 22 del 1997, attribuiva una simile competenza allo Stato, in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente. Peraltro, non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costituisce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 195
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 18
co. 1 lett. i)