Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 33973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) - Esclusione - Disciplina finalizzata a garantire l'efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) - Esclusione - Disciplina finalizzata a garantire l'efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera o), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente le linee guida inerenti le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (lettera o). Si tratta, infatti, di previsione che, pur incidendo su ambiti di competenza regionale, quali quello della promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e quello dei servizi pubblici locali, è finalizzata a soddisfare l'esigenza di individuazione dei criteri più idonei a garantire l'efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione, mediante la previsione della previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera o), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente le linee guida inerenti le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (lettera o). Si tratta, infatti, di previsione che, pur incidendo su ambiti di competenza regionale, quali quello della promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e quello dei servizi pubblici locali, è finalizzata a soddisfare l'esigenza di individuazione dei criteri più idonei a garantire l'efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione, mediante la previsione della previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 195
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte