Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 33974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Adeguamento alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) - Esclusione - Riconducibilità della disposizione denunciata ai princìpi fondamentali, spettanti alla competenza legislativa statale, in materia, di competenza concorrente, "governo del territorio", nonché alla competenza dello Stato ad attuare la normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Adeguamento alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) - Esclusione - Riconducibilità della disposizione denunciata ai princìpi fondamentali, spettanti alla competenza legislativa statale, in materia, di competenza concorrente, "governo del territorio", nonché alla competenza dello Stato ad attuare la normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettere p) e t), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente l'attribuzione allo Stato della competenza ad indicare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (lettera p), nonché ad adeguare la parte quarta del decreto in esame alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea (lettera t). Da un lato, la determinazione dei criteri generali per l'individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti non risulta lesiva di alcuna competenza regionale, costituendo esercizio della competenza statale a dettare i principi fondamentali in tema di governo del territorio (lettera p), dall'altro, il compito di adeguare le norme della parte quarta del decreto impugnato alla normativa comunitaria non può che spettare allo Stato, nell'esercizio delle proprie competenze.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettere p) e t), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente l'attribuzione allo Stato della competenza ad indicare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (lettera p), nonché ad adeguare la parte quarta del decreto in esame alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea (lettera t). Da un lato, la determinazione dei criteri generali per l'individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti non risulta lesiva di alcuna competenza regionale, costituendo esercizio della competenza statale a dettare i principi fondamentali in tema di governo del territorio (lettera p), dall'altro, il compito di adeguare le norme della parte quarta del decreto impugnato alla normativa comunitaria non può che spettare allo Stato, nell'esercizio delle proprie competenze.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 195
co. 1
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 195
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte