Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 33976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del codice - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) - Esclusione - Disciplina riconducibile, in via prevalente, alla competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del codice - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) - Esclusione - Disciplina riconducibile, in via prevalente, alla competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 2, lettera b), anche in combinato disposto con l'art. 195, comma 4, e con l'art. 196, comma 1, lettera m), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in tema di adozione di norme e condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216, trattandosi di un ambito normativo riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di qualunque forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 2, lettera b), anche in combinato disposto con l'art. 195, comma 4, e con l'art. 196, comma 1, lettera m), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in tema di adozione di norme e condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216, trattandosi di un ambito normativo riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di qualunque forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 195
co. 2
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 195
co. 4
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 196
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte