Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 33978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33947  33948  33949  33950  33951  33952  33953  33954  33955  33956  33957  33958  33959  33960  33961  33962  33963  33964  33965  33966  33967  33968  33969  33970  33971  33972  33973  33974  33975  33976  33977  33979  33980  34444  34445  34446  34447  34448  34449  34450  34451


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Conferimento al Ministero dell'ambiente anziché all'organo di vertice del Governo nazionale del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni, in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 204, comma 3) - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta insussistenza di garanzie adeguate per l'ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 120, secondo comma, Cost. nonché dall'art. 204 del codice - Esclusione - Non riconducibilità delle norme impugnate all'ambito di operatività dell'art. 120 Cost. - Sussistenza delle condizioni a porre l'ente inadempiente a provvedere evitando la sostituzione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui conferiscono l'esercizio del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni, rispettivamente in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 204, comma 3) al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché all'organo di vertice del Governo nazionale, e (in specie l'art. 204, comma 3) non pongono garanzie per l'ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 120, secondo comma, Cost. Nella specie, gli interventi sostitutivi oggetto delle norme impugnate non sono riconducibili all'ambito di operatività dell'art. 120 Cost., non essendo connessi ad alcuna delle ipotesi di emergenza istituzionale di particolare gravità ivi contemplate (il mancato rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché per l'unità giuridica ed economica, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), tali da giustificarne l'attribuzione in via esclusiva al Governo: sicché deve ritenersi priva di fondamento l'asserita lesione della predetta norma costituzionale nella parte in cui assegna esclusivamente al Governo l'esercizio del solo potere ivi previsto. Né può, comunque, accogliersi la censura di violazione delle garanzie prescritte a tutela dell'ente inadempiente, in relazione a quanto previsto dall'art. 204, comma 3, secondo periodo, considerato che, al di là della inconferenza del parametro invocato, la norma impugnata reca modalità procedimentali finalizzate a porre il predetto ente - a sua volta operante in via sostitutiva - nelle condizioni di provvedere, evitando la sostituzione.

Sul potere sostitutivo, v. citata sentenza n. 43/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 199  co. 8

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 204  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte