Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Conferimento al Ministero dell'ambiente anziché all'organo di vertice del Governo nazionale del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni, in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 204, comma 3) - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta insussistenza di garanzie adeguate per l'ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 120, secondo comma, Cost. nonché dall'art. 204 del codice - Esclusione - Non riconducibilità delle norme impugnate all'ambito di operatività dell'art. 120 Cost. - Sussistenza delle condizioni a porre l'ente inadempiente a provvedere evitando la sostituzione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui conferiscono l'esercizio del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni, rispettivamente in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 204, comma 3) al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché all'organo di vertice del Governo nazionale, e (in specie l'art. 204, comma 3) non pongono garanzie per l'ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 120, secondo comma, Cost. Nella specie, gli interventi sostitutivi oggetto delle norme impugnate non sono riconducibili all'ambito di operatività dell'art. 120 Cost., non essendo connessi ad alcuna delle ipotesi di emergenza istituzionale di particolare gravità ivi contemplate (il mancato rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché per l'unità giuridica ed economica, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), tali da giustificarne l'attribuzione in via esclusiva al Governo: sicché deve ritenersi priva di fondamento l'asserita lesione della predetta norma costituzionale nella parte in cui assegna esclusivamente al Governo l'esercizio del solo potere ivi previsto. Né può, comunque, accogliersi la censura di violazione delle garanzie prescritte a tutela dell'ente inadempiente, in relazione a quanto previsto dall'art. 204, comma 3, secondo periodo, considerato che, al di là della inconferenza del parametro invocato, la norma impugnata reca modalità procedimentali finalizzate a porre il predetto ente - a sua volta operante in via sostitutiva - nelle condizioni di provvedere, evitando la sostituzione.
Sul potere sostitutivo, v. citata sentenza n. 43/2004.