Sentenza 116/2023 (ECLI:IT:COST:2023:116)
Massima numero 45627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  10/05/2023;  Decisione del  10/05/2023
Deposito del 13/06/2023; Pubblicazione in G. U. 14/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45628  45629


Titolo
Processo penale - In genere - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato - Possibilità, per il giudice per le indagini preliminari, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell'indagato - Preclusione, in base al diritto vivente - Denunciata violazione dei criteri di delega, nonché dei principi di responsabilità penale e soggezione del giudice soltanto alla legge - Difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, Cost. – dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato. La violazione dell’art. 76 Cost. è prospettata senza alcun confronto con i criteri dettati dalla legge delega in attuazione della quale è stata introdotta la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto; prive di adeguata e autonoma motivazione sono anche le censure riferite agli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost. Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, inoltre, non osta a che la potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale, da provvedimenti di altri giudici o di altri soggetti; il che consente di escludere già in limine, nel caso di specie, che il rimettente possa dolersi del vincolo derivante dalle determinazioni del PM circa l’esercizio dell’azione penale, allo stesso riservate dal sistema processuale vigente. (Precedente: O. 28/2023 – mass. 45400, 45403).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 409  co. 4

codice di procedura penale    n.   art. 409  co. 5

codice di procedura penale    n.   art. 411  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 411  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte