Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 34444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33947  33948  33949  33950  33951  33952  33953  33954  33955  33956  33957  33958  33959  33960  33961  33962  33963  33964  33965  33966  33967  33968  33969  33970  33971  33972  33973  33974  33975  33976  33977  33978  33979  33980  34445  34446  34447  34448  34449  34450  34451


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Stipulazione, da parte del Ministro dell'ambiente, di accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 e attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni tenuto conto dell'impatto delle attività previste sul loro territorio - Ascrivibilità della disposizione denunciata, in via prevalente, alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente", comunque coerente con l'esigenza di assicurare standard di tutela ambientale uniforme su tutto il territorio nazionale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'asserita violazione delle attribuzioni regionali è priva di fondamento, trattandosi di un ambito normativo, quello inerente alla disciplina degli accordi e contratti di programma finalizzati a promuovere l'impiego, su tutto il territorio nazionale, di tecniche volte ad assicurare livelli più elevati di tutela dell'ambiente (mediante la promozione dell'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale nonché del ritiro dei beni di consumo al termine del ciclo di utilità), riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali. Né, d'altra parte, risulta violato l'art. 118 Cost., tenuto conto che è con la stipulazione dei predetti accordi e contratti che vengono fissati gli standard di tutela dell'ambiente connessi all'impiego delle tecniche richiamate, sicché l'attribuzione agli organi statali della relativa competenza obbedisce all'esigenza unitaria di assicurare che detti livelli siano uniformemente rispettati sull'intero territorio nazionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 206  co. 2

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 206  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte