Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti con previsione che ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» - Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana - Ritenuta violazione delle attribuzioni regionali, in quanto la disposizione denunciata escluderebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materia di governo del territorio e della tutela della salute - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Previsione di adeguate modalità partecipative delle Regioni, con possibilità per le stesse di esercitare un proprio potere sostitutivo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede che, «ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto escluderebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materie di propria competenza, quali quelle del governo del territorio e della tutela della salute, interferenti con la tutela dell'ambiente. La censura muove da un erroneo presupposto interpretativo, secondo il quale la norma impugnata interverrebbe a disciplinare il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia, nella conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti, da parte di autorità competenti riconducibili agli enti locali, escludendo che le Regioni, titolari di proprie competenze in tema di governo del territorio e di tutela della salute, possano esercitare preventivamente il proprio potere sostitutivo. Al contrario, la norma impugnata si inserisce nell'ambito della disciplina di un articolato procedimento all'esito del quale è attribuito alla Regione il compito di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto. Tale procedimento è puntualmente disciplinato al fine di assicurare che il rilascio dell'autorizzazione avvenga sulla base di una complessa istruttoria finalizzata a garantire, in attuazione delle indicazioni della normativa comunitaria, la regolarità della messa in esercizio dei predetti impianti «proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale». Per questo motivo - ed in considerazione della necessità che si giunga in termini di tempo ragionevoli ad una verifica relativa alla sussistenza o meno dei requisiti prescritti per la messa in opera degli impianti - la norma stabilisce che l'istruttoria, che deve svolgersi mediante convocazione di apposita conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali interessati nonché con l'eventuale ausilio delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si concluda entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione o con il diniego motivato della stessa da parte dell'ente competente, e cioè della Regione. È perciò in sostituzione di quest'ultima - ed a protezione dei richiamati interessi costituzionali - che l'art. 208, comma 10, prescrive l'operatività dei poteri sostitutivi statali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998, senza con ciò escludere l'esercizio, da parte delle Regioni, di un proprio potere sostitutivo, inerente alle proprie competenze, in ordine all'espletamento delle singole fasi del procedimento istruttorio.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 62/2008, n. 173/1998, n. 194/1993 e n. 307/1992.