Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 34447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Previsione secondo la quale in caso di mancata approvazione o autorizzazione, da parte della Regione, del progetto o della realizzazione di un impianto di ricerca o sperimentazione, l'interessato può rivolgersi direttamente al Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà non ricollegabile neppure all'esercizio del potere sostitutivo contemplato in Costituzione, in quanto la disposizione denunciata porrebbe nel nulla le motivazioni addotte dalla Regione per bloccare l'attività - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Previsione secondo la quale in caso di mancata approvazione o autorizzazione, da parte della Regione, del progetto o della realizzazione di un impianto di ricerca o sperimentazione, l'interessato può rivolgersi direttamente al Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà non ricollegabile neppure all'esercizio del potere sostitutivo contemplato in Costituzione, in quanto la disposizione denunciata porrebbe nel nulla le motivazioni addotte dalla Regione per bloccare l'attività - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per violazione degli artt. 118 e 120 della Cost. La disposizione impugnata si colloca nell'ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per il quale sono stabiliti, al ricorrere di specifiche condizioni, termini di tempo ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità degli impianti, proprio in ragione della rilevanza degli stessi in vista della protezione dell'ambiente. Orbene, la possibilità accordata dalla norma censurata all'interessato di adire direttamente l'amministrazione centrale nell'eventualità che la Regione non abbia provveduto ad approvare il progetto o ad autorizzare la realizzazione di uno dei predetti impianti nei termini prescritti costituisce solo il riconoscimento in capo all'interessato di uno strumento di stimolo all'eventuale attivazione del potere sostitutivo statale, che non è peraltro fatto oggetto di disciplina e, comunque, non esclude, anzi impone che l'amministrazione centrale tenga conto delle motivazioni che, in sede istruttoria, hanno indotto la Regione a non emettere il provvedimento richiesto nel termine previsto, non configurandosi pertanto alcuna lesione delle competenze regionali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per violazione degli artt. 118 e 120 della Cost. La disposizione impugnata si colloca nell'ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per il quale sono stabiliti, al ricorrere di specifiche condizioni, termini di tempo ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità degli impianti, proprio in ragione della rilevanza degli stessi in vista della protezione dell'ambiente. Orbene, la possibilità accordata dalla norma censurata all'interessato di adire direttamente l'amministrazione centrale nell'eventualità che la Regione non abbia provveduto ad approvare il progetto o ad autorizzare la realizzazione di uno dei predetti impianti nei termini prescritti costituisce solo il riconoscimento in capo all'interessato di uno strumento di stimolo all'eventuale attivazione del potere sostitutivo statale, che non è peraltro fatto oggetto di disciplina e, comunque, non esclude, anzi impone che l'amministrazione centrale tenga conto delle motivazioni che, in sede istruttoria, hanno indotto la Regione a non emettere il provvedimento richiesto nel termine previsto, non configurandosi pertanto alcuna lesione delle competenze regionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 211
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte