Sentenza 249/2009 (ECLI:IT:COST:2009:249)
Massima numero 34449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33947  33948  33949  33950  33951  33952  33953  33954  33955  33956  33957  33958  33959  33960  33961  33962  33963  33964  33965  33966  33967  33968  33969  33970  33971  33972  33973  33974  33975  33976  33977  33978  33979  33980  34444  34445  34446  34447  34448  34450  34451


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Composizione dell'albo nazionale dei gestori ambientali - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Calabria - Asserita lesione delle prerogative regionali nelle materie della tutela dell'ambiente, della tutela della salute e del governo del territorio, derivante dalla riduzione della rappresentanza regionale, specie con riferimento alla definizione delle linee guida per lo smaltimento e recupero di rifiuti - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 212, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 118 e 120 Cost. Sia il Comitato nazionale che le sezioni regionali e provinciali sono organi dell'albo nazionale dei gestori ambientali, le cui competenze sono essenzialmente costituite dalla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nonché di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero degli stessi, da parte delle imprese che chiedano l'iscrizione al medesimo albo, in vista del principale obiettivo della garanzia del rispetto, da parte delle predette imprese, dei livelli omogenei di tutela dell'ambiente, in tutto il territorio nazionale. Detti organi operano, pertanto, in funzione del soddisfacimento delle predette esigenze unitarie, in un ambito riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, sicché la riduzione del numero dei componenti di derivazione regionale all'interno dei medesimi non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, neanche con riferimento alla richiamata definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, tenuto conto che tale definizione non rientra fra i compiti dell'albo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 212  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte