Sentenza 116/2023 (ECLI:IT:COST:2023:116)
Massima numero 45628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  10/05/2023;  Decisione del  10/05/2023
Deposito del 13/06/2023; Pubblicazione in G. U. 14/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45627  45629


Titolo
Giusto processo (principio del) - In genere - Ragionevole durata del processo - Espressione identitaria di un processo giusto - Ratio - Garanzia dell'interesse collettivo e delle parti - Necessità di bilanciamento con altre garanzie costituzionali - Apprezzamento rimesso alla discrezionalità del legislatore - Sindacabilità - Illegittimità delle scelte prive di qualsiasi ratio giustificativa. (Classif. 126001).

Testo

La ragionevole durata del processo è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale. (Precedente: S. 78/2002).

Corrisponde a un preciso dovere costituzionale per il legislatore conformare la disciplina vigente all’obiettivo di assicurare una sollecita definizione dei processi, dal momento che la ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo. (Precedente: S. 74/2022 - mass. 44756, 44758).

La nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti. Ciò impone una cautela speciale nell’esercizio del controllo della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l’obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell’accertamento del fatto e dell’eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Ne consegue che una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. (Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203).

La ragionevole durata è declinata dalla Costituzione e dalla CEDU come canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale. (Precedente: S. 111/2022 - mass. 44767, 44768).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte