Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per tardività della notifica - Tempestività della notifica nei confronti del notificante - Reiezione.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve).
- Sulla distinzione tra i momenti di perfezionamento della notificazione nei confronti di notificante e destinatario v., citate, sentenze n. 300/2007 e n. 477/2002.