Sentenza 250/2009 (ECLI:IT:COST:2009:250)
Massima numero 33894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33886  33887  33888  33889  33890  33891  33892  33893  33895  33896  33897  33898  33899  33900  33901  33902  33903  33904  33905  33906  33907  33908  33909  33910  33911


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Durata dell'autorizzazione e domanda di rinnovo - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametro estraneo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Omessa specificazione delle ragioni per cui la lesione del parametro costituzionale evocato sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulata con riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, avendo la Regione ricorrente evocato un parametro estraneo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché omesso di specificare le ragioni per cui la lesione del parametro costituzionale indicato sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali.

- In senso analogo, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 216/2008 e n. 116/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 269  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte