Sentenza 250/2009 (ECLI:IT:COST:2009:250)
Massima numero 33896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33886  33887  33888  33889  33890  33891  33892  33893  33894  33895  33897  33898  33899  33900  33901  33902  33903  33904  33905  33906  33907  33908  33909  33910  33911


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Esonero dal regime di autorizzazione degli allevamenti di bestiame in ragione della loro estensione territoriale e non dei capi presenti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata irragionevolezza, nonché lesione degli interessi ambientali in cura alla Regione - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Omessa specificazione delle ragioni per cui la lesione di essi sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., avendo la Regione ricorrente evocato parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché omesso di specificare le ragioni per cui la lesione di essi sia suscettibile di tradursi in una menomazione delle attribuzioni regionali.

- In senso analogo, vedi, citate, tra le molte, sentenze n. 216/2008 e n. 116/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte