Sentenza 250/2009 (ECLI:IT:COST:2009:250)
Massima numero 33900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33886  33887  33888  33889  33890  33891  33892  33893  33894  33895  33896  33897  33898  33899  33901  33902  33903  33904  33905  33906  33907  33908  33909  33910  33911


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza regionale, subordinata alla previa intesa con lo Stato, ad adottare misure più severe a tutela della qualità dell'aria in presenza di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Eccesso di delega per contrasto con i principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Omessa indicazione dei principi generali della legge delega che sarebbero stati asseritamente violati - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa in relazione all'art. 76 Cost., avendo la ricorrente omesso l'indicazione dei principi generali della legge delega che sarebbero stati asseritamente violati, con conseguente impossibilità di scrutinare il merito della censura.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 281  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte