Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Denunciata violazione della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché di quella residuale in materia di produzione non nazionale di energia - Dedotta ulteriore lesione del principio di leale collaborazione - Questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto fondate sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata prevederebbe l'adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale, trattandosi, al contrario, di una disposizione che si limita ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio "determinate" misure, la cui natura e il cui contenuto non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni.
-Sulla competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché sull'esclusione di una competenza residuale delle Regioni riguardo l'assetto asseritamente locale del sistema energetico, vedi, citata, sentenza n. 383/2005.
-Sulla possibile esistenza di un contesto finalistico che, nell'ambito della disciplina dell'energia elettrica, attivi competenze nazionali in tema di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, vedi, citata, sentenza n. 88/2009.