Sentenza 250/2009 (ECLI:IT:COST:2009:250)
Massima numero 33902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione - Ricorso della Regione Calabria - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Questione fondata su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione - Ricorso della Regione Calabria - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Questione fondata su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in riferimento all'art. 119, quinto comma, Cost., in quanto fondata sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata prevederebbe l'adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale e ne ledano l'autonomia finanziaria, trattandosi, al contrario, di una disposizione che si limita ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio "determinate" misure, la cui natura e il cui contenuto non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in riferimento all'art. 119, quinto comma, Cost., in quanto fondata sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata prevederebbe l'adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale e ne ledano l'autonomia finanziaria, trattandosi, al contrario, di una disposizione che si limita ad impegnare lo Stato alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio "determinate" misure, la cui natura e il cui contenuto non potranno che conformarsi all'attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 267
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 5
Altri parametri e norme interposte